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Convenzione per le armi biologiche

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Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione
Tipo trattato multilaterale aperto
Firma 10 aprile 1972
Luogo Washington, Stati Uniti
Mosca, Russia
Londra, Regno Unito
Efficacia 26 marzo 1975
Condizioni ratifica di 22 Stati
Parti 170
Firmatari 179
Depositario Governo statunitense, Governo britannico, Governo russo
Lingue cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
UNTC 14860
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Partecipazione alla convenzione per le armi biologiche

     Firmato e ratificato

     Aderito

     Stato non riconosciuto

     Solo firmatario

     Non firmatario

La Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione (di solito denominata Convenzione per le armi biologiche, abbreviazione: BWC da Biological Weapons Convention in inglese) è stato il primo trattato multilaterale sul disarmo che vieta la produzione di una intera categoria di armi. È stato il risultato degli sforzi prolungati da parte della comunità internazionale per creare un nuovo strumento che andava a completare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Il BWC è stato aperto alle firme il 10 aprile 1972 ed è entrato in vigore il 26 marzo 1975, quando 22 governi lo hanno ratificato. Attualmente impegna 163 Stati che vi partecipano a proibire lo sviluppo, la produzione e lo stoccaggio di armi biologiche e tossiche. Tuttavia, l'assenza di qualsiasi sistema di verifica formale di monitoraggio ha limitato l'efficacia della convenzione.

Il campo di applicazione del divieto sulle armi biologiche è definito all'articolo 1 (il criterio detto general purpose). Questo include il divieto di tutti gli agenti microbici e biologici o tossine e dei loro vettori (con eccezioni per scopi medici e di difesa ma in piccole quantità). Successivi incontri hanno ribadito che il criterio di uso generale comprende tutti i futuri sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la convenzione.

Come indicato all'articolo 1 della BWC:

«Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna in nessun caso a sviluppare, produrre, stoccare o altrimenti acquisire o mantenere in vigore:

  • Agenti microbiologici o biologici, tossine, qualunque sia la loro origine o metodo di produzione, dei tipi e nelle quantità che non hanno alcuna giustificazione per profilassi, protezione o altri scopi pacifici;
  • Armi, equipaggiamenti o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati»

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