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Cappellano

Il cappellano è un sacerdote che non ha la gestione di una parrocchia, bensì di una cappellania, e che non ha perciò cura d'anime. A un cappellano, secondo il diritto canonico, può anche essere assegnato il servizio religioso di determinati enti o istituzioni come confraternite.
Indice
Definizione
È detto cappellano un sacerdote che affianca il parroco nel suo ministero o ne fa le veci: in questo senso cappellano è sinonimo di vicario parrocchiale.
Il Cappellano di Sua Santità è invece un titolo onorifico che viene conferito a seguito di una speciale concessione della Santa Sede.
Una figura ormai storica è il cappellano di corte o reale.
Inquadramento giuridico
Lo status giuridico dei cappellani varia a seconda degli ambiti in cui svolgono assistenza spirituale, ad esempio:
- in ambito militare, essi sono considerati a tutti gli effetti membri dell'Arma e sono legati allo Stato da un rapporto pubblico;
- negli istituti di prevenzione e di pena, i cappellani sono legati da un rapporto pubblico a tempo indeterminato;
- nel caso dell'assistenza spirituale ai membri della Polizia di Stato, essi non sono legati a questa da un rapporto pubblico;
- nel caso degli enti ospedalieri, essi mantengono un'autonomia tale da non essere inquadrabili in un rapporto pubblico;
- cappellano dell'Aviazione Civile (cappellani aeroportuali).
In relazione alle confessioni religiose acattoliche, l'assistenza spirituale è garantita da tutte le intese finora sottoscritte: infatti, prima l'intesa con la Tavola valdese e poi le intese successive (quella con l'Unione italiana delle Chiese avventiste, con le Assemblee di Dio in Italia, con l'Unione cristiana evangelica battista e con l'Unione delle comunità ebraiche italiane) hanno stabilito che l'assistenza spirituale deve essere garantita ai militari, negli ospedali, nelle case di cura, ai pensionati e negli istituti penitenziari. Inoltre, in tutte queste intese, ad eccezione di quella sottoscritta con l'Unione delle comunità ebraiche italiane, viene sancito il principio per cui gli oneri finanziari relativi allo svolgimento delle attività di assistenza spirituale sono a carico dei rispettivi enti ecclesiastici di competenza e non a carico dello Stato.
Il riferimento a quest'ultimo principio, la dottrina sembra apprezzare la scelta del legislatore: lo Stato, in armonia con l'art. 11 dell'Accordo del 1984, si dovrebbe limitare ad un impegno generico a garantire l'assistenza spirituale, senza entrare nel merito dell’organizzazione del servizio di specifici aspetti della disciplina del pubblico impiego. Tra l'altro, il vecchio criterio ex art. 29 lettera H del Concordato del 1929 (confermata dall'art. 7 dell'Accordo del 1984), che equiparava "il fine del culto o di religione al fine di beneficenza e di istruzione", è stato del tutto sovvertito dall'art. 16 della legge n. 222/1985. La norma stabilisce che non sono attività di culto o di religione né quelle attività di assistenza e beneficenza, istruzione ed educazione, né quelle attività commerciali a scopo di lucro. Questa norma ha creato dubbi sul fatto che gli ecclesiastici, chiamati a svolgere l'assistenza spirituale, siano nominati dallo Stato su designazione dell'autorità ecclesiastica, in quanto l'interesse non è solo pubblico e non può gravare solo sullo Stato.
Il cappellano maestro
Il cappellano maestro è considerato una delle prime reali istituzioni di scuola pubblica nell'ambito dei borghi e delle comunità rurali dell'Italia centro-settentrionale. Si trattava di un sacerdote incaricato dell'istruzione dei bambini del popolo, nominato e stipendiato dal Comune. Si ha testimonianza di questa figura almeno tra il XVII secolo e la metà del XX, ma non si esclude che l'istituzione possa essere più antica.
A titolo di esempio, seguono alcuni punti dell'accordo stipulato tra il Comune di Garbagna Novarese e il proprio cappellano maestro il 10 settembre 1824, che ne esplicitano funzioni, diritti e doveri. Il cappellano maestro
- insegna giornalmente a tutti giovani del Comune e delle frazioni, indistintamente, a leggere, scrivere, contare e la dottrina cristiana, tranne i giorni festivi e il giovedì;
- si può assentare durante i due mesi dell'autunno, previa notifica al Comune;
- celebra Messa a mezzogiorno dei giorni festivi e la mattina dei giorni feriali;
- in caso di maltempo, si reca alla chiesa parrocchiale per benedire il tempo ed in correspettivo di ciò potrà collettare noia, solo in Garbagna e nelle frazioni;
- durante la Quaresima fa recitare un terzo del Rosario presso la chiesa parrocchiale e presso la cappella della Madonna Addolorata, sempre verso le ore 18;
- riceve dal Comune il compenso di 600 lire di Milano all'anno, corrispondenti a 460,51 lire nuove del Piemonte, pagate trimestralmente.
Con l'abolizione della figura del cappellano maestro, l'incarico dell'insegnamento è passato a docenti laici, con tempi anche molto variabili da località a località.
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Collegamenti esterni
- (EN) Cappellano / Cappellano (altra versione), su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Cappellano, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
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