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Ubriachezza

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Jan Steen c. 1663
Ubriachezza

L'ubriachezza, o ebbrezza alcolica, è uno stato di intossicazione acuta da etanolo (alcol) al punto da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche, detta anche intossicazione da alcol o avvelenamento da alcol nei casi gravi, superiore alla semplice ebbrezza.

In medicina

I sintomi comuni di un’ingestione bassa o media di alcol, che porta a una semplice ebbrezza, possono includere eloquio disarticolato ed incomprensibile (disartria), confusione mentale, perdita dell'orientamento, perdita dell’equilibrio, sbandamento, difficoltà nella deambulazione, vertigini, capogiri, visione leggermente offuscata, mancanza di coordinazione (atassia), eccitazione, euforia, disinibizione, delirio, spericolatezza, riduzione dei riflessi, logorrea, incoerenza, irritabilità, sbalzi d'umore, apatia, ansia, espressioni del volto strane, sguardo perso, intontimento, stupidità, irrazionalità, difficoltà dell’attenzione e della concentrazione, compromissione delle facoltà intellettive, cognitive, critiche e di giudizio, stato di trance, perdita del controllo, problemi psicologici, arrossamento di viso e occhi, ipotermia lieve, aumentata percezione del calore, meteorismo, nausea lieve, ipoglicemia lieve, amnesia, cefalea, minzione frequente e pelle pallida o bluastra.

La sindrome patologica determinata dall'assunzione acuta o cronica di grandi quantità di alcol è detta alcolismo, che cronicamente può portare a disturbi psichiatrici e favorire patologie come la cirrosi epatica, l'epatite, la pancreatite cronica, una polineuropatia, l’epilessia, la sindrome di Wernicke-Korsakoff, una cardiopatia, malnutrizione, disfunzioni sessuali e riproduttive, malattie e danni al sistema nervoso centrale e al sistema nervoso periferico (come la demenza o la sindrome cerebrale organica), e il cancro (soprattutto il carcinoma epatico).

Una persona che si trova in stato di alterazione delle proprie facoltà mentali per via di un abuso di sostanze alcoliche è detta "ubriaca", la quale, la maggior parte delle volte, non ricorda l'accaduto (amnesia parziale selettiva).

Un'ingestione acuta di alcol, da alta a molto alta, fino alla dose letale, che porta all’intossicazione o addirittura all’avvelenamento, può provocare sonnolenza, letargia, gastrite acuta, pirosi, nausea grave, vomito (il sintomo più frequente in caso di intossicazione o avvelenamento), colite acuta, crampi addominali, diarrea, e, in casi estremi, disidratazione, shock, steatosi epatica, pancreatite acuta, epatite acuta, depressione respiratoria, aritmia cardiaca, ipoglicemia grave, convulsioni, ipotermia grave, insufficienza epatica fulminante, sopore, stupor, mancata reazione agli stimoli (stato vegetativo), incapacità di svegliarsi, sincope, visione gravemente offuscata, perdita dei riflessi, problemi con i sensi temporanei o permanenti (come cecità), danni cerebrali momentanei o permanenti, danni al sistema nervoso centrale e/o al sistema nervoso periferico momentanei o permanenti, insufficienza multiorgano, coma etilico e morte (dovuta a un arresto cardiaco che segue lo stato di shock, l’insufficienza multiorgano, l’aritmia cardiaca e/o lo stato di ipossia, al soffocamento durante il vomito, al soffocamento dovuto alla lingua che incontrollabilmente va all’indietro e quindi nella faringe a causa delle convulsioni, o alla disidratazione)

In diritto

Allo stato di ubriachezza di una persona, molte nazioni conferiscono un significato giuridico e ad esso riconducono effetti e conseguenze giuridiche, quali, ad esempio, l'incapacità naturale o sanzioni di vario genere. Le differenze di disciplina tra i differenti ordinamenti sono di notevole rilevanza. In alcuni paesi, l'ubriaco è soggetto a sanzioni penali. La ratio del regime sanzionatorio è spesso condizionata da giudizi morali o religiosi. Si pensi al divieto islamico di assumere sostanze alcoliche.

In Italia

L'ubriachezza è disciplinata dall'articolo 688 del codice penale: chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. Inizialmente previsto come contravvenzione dal Codice Rocco, la fattispecie è stata depenalizzata nel 1999 dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 507, del 30 dicembre 1999.

In passato l'illecito era punito con un'ammenda da 20.000 a 400.000 lire.

Lo stesso articolo, al secondo comma, prevedeva l'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. Tale comma è stato però dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza numero 354 del 17 luglio 2002 dalla Corte costituzionale della Repubblica Italiana.

L'articolo 234 del codice penale prevede inoltre il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, è sempre aggiunto alla pena quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, purché questa sia abituale.

Tale sanzione accessoria ha la durata minima, tendenziale, di un anno. Nel caso di trasgressione può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

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