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Professionista sanitario

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Il professionista sanitario è un operatore che fornisce servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa, promozionale o riabilitativa in modo sistematico a persone, famiglie o comunità.

Tale professionista opera nei rami dell'assistenza sanitaria, tra alcuni di questi settori: medicina e chirurgia, odontoiatria, farmacia, biologia, psicologia, infermieristica, ostetricia e fisioterapia.

Professioni sanitarie in Italia

Le professioni sanitarie nell'ordinamento italiano sono tutte quelle professioni i cui operatori, in forza di un titolo abilitante rilasciato/riconosciuto dalla Repubblica italiana, lavorano in campo sanitario.

Caratteristiche generali

Dal 2006 sono esclusivamente di livello universitario, sono poste sotto la vigilanza del Ministero della Salute, e per esercitare una di esse occorre aver conseguito una laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni o 6 anni nel caso di Medicina e Odontoiatria (Medico, Dentista, Farmacista, Veterinario), una laurea triennale (Infermiere, Ostetrico, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Dietista, Educatore Professionale, Tecnico Audioprotesista, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico Ortopedico, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Igienista Dentale, Tecnico Audiometrista, Assistente sanitario, Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ortottista, Terapista Occupazionale, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e tutte le altre così soprannominate "professioni sanitarie") o dopo una laurea 3+2 (Psicologo, Chimico, Fisico, Biologo) ed aver successivamente superato un esame di Stato per l'abilitazione alla relativa professione.

Disciplina normativa italiana

La Corte costituzionale della Repubblica Italiana ha affermato che, ai sensi del riparto di competenze di cui all'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana (parte II, Titolo V) e delle numerose pronunce della Consulta, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni sanitarie deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Norme principali in tema sono:

  • T.U. delle leggi sanitarie del 1934;
  • D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O.
  • Direttiva comunitaria 2005/36 del 07.09.2005
  • D.L.vo 09.11.2007 n. 206;
  • D. Lgs. 02.05.1994, n. 319;
  • D. Lgs. 27.01.1992, n. 115;
  • Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
  • L. 10.08.2000, n. 251;
  • L 26.02.1999, n. 42;
  • L. 08.01.2002, n.1;
  • D.M. 29.03.2001 Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
  • D.M. 02.04.2001 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128;
  • Direttiva comunitaria 89/48 CEE;
  • Direttiva comunitaria 92/51/CEE;
  • Direttiva comunitaria 2001/19/CE.
  • Legge 1 febbraio 2006, n. 43

È stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 19 dicembre 2012 la legge sulle professioni non regolamentate (Disegno di legge nº 3270) e pubblicata in G.U. il 4 gennaio 2013, con la quale si dettano norme per il riconoscimento delle professioni non organizzate, dalle quali, però, restano fuori le attività riservate per legge alle professioni sanitarie.

L'art. 1 comma 2 di tale legge, infatti, precisa che:

«Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie, delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative»

Tale comma quindi esclude dal campo di attività di «queste professioni non regolamentate» le attività riservate per legge alle 28 professioni sanitarie di livello universitario e poste sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Il 7 febbraio 2013 la conferenza Stato-Regioni ha approvato un provvedimento in cui viene ribadito che le attività di cura, diagnosi, prevenzione, assistenza e riabilitazione sono riservate alle professioni sanitarie poste sotto la vigilanza del Ministero della Salute; tali attività sono pertanto precluse ai soggetti di cui alla legge 4 gennaio 2013.

Il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. (GU Serie Generale n. 25 del 31.01.2018) nota anche come Legge Lorenzin.

Elenco professioni sanitarie in Italia

Le professioni sanitarie, poste sotto la vigilanza del Ministero della Salute, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione. Esse sono alla luce della recente Legge 11 gennaio 2018 n.3:


Con la legge n.43/2006 è stata istituita la figura del "Coordinatore delle professioni sanitarie", che deve essere in possesso di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza.

L'ostepata è riconducibile dall'ordinamento giuridico italiano, ai sensi della legge n. 3/2018, come professione sanitaria; tuttavia, non essendo ancora presenti i decreti attuativi della legge sopra citata, l'osteopatia non è attualmente prevista e contemplata nel Servizio sanitario nazionale[8].

Accanto alle professioni sanitarie esistono anche altre figure sanitarie, di livello non universitario, che sono:

Ordini delle professioni sanitarie

Con il Decreto del 13 marzo 2018, attuativo della Legge n. 3 del 2018, vengono istituiti gli albi di 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’"Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione". Si completa così il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Albo professionale di riferimento.

Questo l’elenco dei nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

Queste, quindi, sono le Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie, ciascuna con uno o più albi degli iscritti:

La responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie

La responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie si inserisce nel filone della responsabilità giuridica professionale e si riferisce all'obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dalla propria illecita condotta (commissiva od omissiva) posta in essere in violazione di una norma, nel particolare derivante dai danni causati a un paziente a causa di errori, omissioni o violazioni degli obblighi professionali. La responsabilità sussiste quando è dimostrabile un nesso causale tra la lesione psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario. In Italia il legislatore ha promulgato in proposito la L. 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" chiamata anche Legge “Gelli-Bianco”, dal nome dei due parlamentari che hanno presentato il relativo disegno: Federico Gelli, relatore alla Camera ed Amedeo Bianco, relatore al Senato.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 16715

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